FASE 2 BIS

Dal 18 maggio via libera agli spostamenti all’interno della Regione, addio autocertificazioni

Si potrà uscire senza motivi urgenti, incontrare gli amici, tornare nei negozi. Ecco tutte le nuove regole

Dal 18 maggio via libera agli spostamenti all’interno della Regione, addio autocertificazioni
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La firma è arrivata nella notte, al termine di una giornata di incontri e indiscrezioni: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con le regole che da lunedì entreranno in vigore per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Il nuovo decreto: via libera a visite e incontri dentro alla Regione

Autocertificazioni addio. Divieto di incontrare gli amici, idem. Via libera alle riaperture di negozi e palestre. Stanotte il Governo ha approvato il decreto che regolerà la seconda parte della Fase due a partire da lunedì 18 maggio. Ecco cosa prevede.

Spostamenti

Via libera agli spostamenti all’interno dei territori regionali, da lunedì cadono tutte le limitazioni finora in vigore. Resta la facoltà però di definire anche da parte delle Regioni nuove “zone rosse” nelle aree dove il coronavirus è ancora forte. Si potrà quindi far visita agli amici e uscire di casa anche senza motivazioni urgenti, e senza bisogno di autocertificazioni. Restano invece vietati fino al 2 giugno gli spostamenti tra le Regioni e per l’estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta comunque il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il divieto ad uscire per i soggetti in quarantena e positivi al Covid. Dal 3 giugno anche il divieto di circolazione tra le regioni dovrebbe cadere, con facoltà per lo Stato di limitarli in relazione al rischio epidemiologico.

Attività economiche e produttive

Riapre tutto ma con regole. Negozi e attività ancora chiuse dal DPCM del 25 aprile potranno tornare al lavoro se saranno in grado di rispettare i protocolli di sicurezza proposti dalle regioni approvati ieri. Resta la possibilità di limitare le riaperture da parte dello Stato o delle singole Regioni. Questehanno l’obbligo di monitorare con cadenza  giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica inoltre la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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