dal 4 maggio

Fase 2 per le attività produttive industriali e commerciali

Le precisazioni dalla Prefettura.

Fase 2 per le attività produttive industriali e commerciali
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Dopo i chiarimenti ricevuti dal Governo, anche la Prefettura di Sondrio fornisce delucidazioni in tema del nuovo dpcm in vigore da oggi, 4 maggio 2020. A proposito delle attività produttive industriali e commerciali.

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l'art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.
Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto. L'art. 2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei codici di cui all'allegato 3. Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le a consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva. Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli

Al riguardo, la Prefettura, nell'ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende, programmerà specifici servizi di controllo. A tal fine, sarà costituito un nucleo a composizione mista che preveda l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di personale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, che opera presso l'INPS nonché dell'Azienda di Tutela della Salute della Montagna di Sondrio.

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Sanzioni

Il Capo di Gabinetto ha poi previsto con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, che l'art. 2, al comma 6, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato. La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008. Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le varie disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n. 19/2020, in ordine alle quali nel fare rinvio alle indicazioni fornite con precedenti circolari, si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la possibilità per l'organo procedente, già all'atto dell'accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta. Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, si evidenzia che l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'art. 2, comma 11, del d.P.C.M. in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n.19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

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