Emergenza coronavirus: nuova ordinanza per i rifiuti
Il decreto 520 di regione Lombardia.
Regione Lombardia ha emanato una nuova ordinanza in materia rifiuti riguardante l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ecco di seguito le principali indicazioni indicate nel testo. CLICCA QUI PER L'ORDINANZA COMPLETA
Ordinanza rifiuti
1. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell’ISS di cui in premessa;
2. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
4. di derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;
5. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;
6. che qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
7. che i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12/03/2020, in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
8. che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18/03/2020 e che:
· deve essere sospeso, nel periodo di emergenza COVID 19, l’utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della
polvere;
· il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;
· e superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detergenti/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell’ambiente;
9. che i Centri del Riutilizzo siano chiusi;
10. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;
11. che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;
12. che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;
13. che in tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12/03/2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16/03/2020 ed in particolare:
· sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
· siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all’uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
· siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
· siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo le massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.
Laddove gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, la frazione di tale rifiuto non potrà essere ritirata e dovrà essere inviata direttamente ad incenerimento;
14. che, in considerazione delle Ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono sostanzialmente l’invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempestivamente informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all’emergenza in corso, al fine di garantire l’autosufficienza regionale e di poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti;
15. che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione; b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana t erritorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli; c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera b) del d.lgs 152/06;
16. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
· i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa. I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia /Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:
· disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art 26.bis del DL 4 ottobre 2018, n°113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
· a garanzia di spazi adeguanti di stoccaggi in relazione all’aumento previsto di volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incedi;
· il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguanti sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
· la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
17. che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006 e in particolare:
· i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
· devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
18. che nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto;
19. che i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili s ono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna”
20. che i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all’art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una
specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;
21. che siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;
22. di prevedere che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie;
23. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31/08/2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006;