dal 4 maggio

Dubbi sulla fase 2, cosa è lecito e cosa no

Le domande più frequenti su quello che ci aspetta da lunedì.

Dubbi sulla fase 2, cosa è lecito e cosa no
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L’imminente partenza della cosiddetta fase 2 ha scatenato un serie di dubbi e domande.

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Fase 2: ecco le domande più frequenti su cosa si può fare e le risposte

“Dal 4 maggio si entra in una nuova fase della lotta a Covid-19. La collaborazione di tutti è fondamentale per ridurre il rischio di nuovi contagi” spiegano da Ats Brianza  che ha deciso di contribuire a fare chiarezza diffondendo domande più frequenti aggiornate con le novità introdotte dall’ultimo provvedimento e illustrate dai colleghi di PrimaLecco.it.

1. Quali sono le misure di contenimento previste in Italia?

In seguito del DPCM 26 aprile 2020 sono specificate le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 della cosiddetta “fase due” .

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto per attività di imprese, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente.

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2. Quali negozi e servizi sono aperti?

ll DPCM 26 aprile 2020 individua negli allegati 1 e 2 le attività commerciali consentite a partire dal 4 maggio 2020. Le misure sono valide fino al 17 maggio .

Ecco l’elenco degli esercizi aperti:

Attività commerciali al dettaglio
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi specializzati
  • Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  • Commercio al  dettaglio  di  ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al  dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali e ortopedici  in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di  articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al  dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per a lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio  al  dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

(Allegato 1 DPCM 26 aprile 2020)

Servizi alla persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

3. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?

Con il DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:

    • saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità, anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
      Si consiglia di contattare il numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19 per la specifica Regione per ulteriori informazioni, anche inerenti all’eventuale necessità, in caso di rientro, di quarantena e isolamento fiduciario
    • sarà consentito l’accesso ai parchi, giardini e ville pubbliche rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro pur mantenendo chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza
    • sarà consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
    • per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria è previsto l’obbligo, e non più solo la forte raccomandazione, di restare a casa e avvertire il proprio medico
    • alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
    • saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali
    • saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone
    • potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

4. Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento.

Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). A quel punto verranno effettuati due tamponi di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà tornare a lavoro, altrimenti proseguirà  l’isolamento fiduciario.

5. A chi rivolgersi?

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

6.L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

A partire dal 4 maggio sarà consentito l’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Rimangono chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

7. Quali misure restrittive sono applicate agli Autogrill e agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali?

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Rimangono aperti quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dei locali, e quelli negli ospedali e negli aeroporti, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

8. Devo indossare una mascherina per proteggermi?

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) hanno disposto mediante specifiche Ordinanze regionali l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.

In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

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