dal 4 maggio

Fase 2: come comportarsi per gli spostamenti in Provincia di Sondrio

Le precisazioni dalla Prefettura.

Fase 2: come comportarsi per gli spostamenti in Provincia di Sondrio
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Dopo i chiarimenti ricevuti dal Governo, anche la Prefettura di Sondrio fornisce delucidazioni in tema del nuovo dpcm in vigore da oggi, 4 maggio 2020. A proposito degli spostamenti.

Spostamenti

L'art. 1, comma 1, lett. a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Congiunti

In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Con riguardo al termine "congiunti", si evidenzia che l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (Corte di Cassazione, sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n. 46351). Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso d.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

Fuori dalla Regione

Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati. Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Non muovetevi con la febbre

La lett. b) dello stesso art. 1 - rafforzando la previgente misura, consistente in una "forte raccomandazione" - impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, "contattando il proprio medico curante".

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