Il fatto

La decisione del Tar: I centri estetici possono restare aperti anche in Zona rossa

Confartigianato chiede di modificare subito il Dpcm. La soddisfazione del presidente Oregioni.

La decisione del Tar: I centri estetici possono restare aperti anche in Zona rossa
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Il TAR del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/2/2021, ha disposto l’annullamento della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa. Il ricorso era stato presentato da Confestetica che aveva impugnato il DPCM e fa sapere in una nota di aver già aperto "un dialogo costruttivo con il nuovo Governo Draghi, che su questi argomenti ha già dimostrato grande attenzione e sensibilità".

La soddisfazione degli artigiani

Johnny Oregioni, presidente Provinciale della Categoria Benessere all’interno di Confartigianato Imprese Sondrio, esprime la sua soddisfazione per questa sentenza:

"Non posso che sottolineare la nostra soddisfazione per quanto emerge dalla sentenza del TAR. Nelle motivazioni tra l’altro il provvedimento giurisdizionale di fatto sposa il buon senso e la logica ed è quello che più volte abbiamo sostenuto ovvero che non c’era ragione per discriminare e disciplinare in maniera diversa acconciatori e centri estetici. Vorrei cogliere anche l’occasione per ricordare che in questi mesi non è mai venuto meno il supporto dell’associazione provinciale e la solidarietà degli artigiani degli altri settori”.

Cosa dice la sentenza del Tar

La sentenza dispone l’annullamento dell’atto ordinandone però l’esecuzione all’Autorità amministrativa. Come noto tutto il comparto del “Benessere” (acconciatori ed estetiste) è da sempre sottoposto a rigidi protocolli sanitari che si sono giustamente accentuati con l’arrivo dell’emergenza sanitaria. L’accoglienza in centri e saloni sicuri è alla base dello spirito del lavoro degli imprenditori e del rispetto di clienti e collaboratori.

Tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione a carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, non essendoci al momento un vero e proprio intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non si può escludere che, comunque, che in sede locale gli Organi di controllo possano procedere all’irrogazione di sanzioni.

Confartigianato chiede di modificare subito il Dpcm

Confartigianato Imprese a livello nazionale non ha mai smesso di denunciare la discriminazione e ha da ultimo già avanzato la richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM in questione, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali. In tal modo, si eviterebbe, peraltro, il rischio che la sentenza venga impugnata dal Governo presso il Consiglio di Stato, vanificandone gli effetti immediati.

Costante il supporto agli imprenditori

Confartigianato in tutti questi mesi ha sempre tenuto alta l’attenzione e il supporto agli imprenditori privilegiando l’attività sindacale di interlocuzione diretta con il Governo, piuttosto che intraprendere azioni giudiziarie il cui esito, oltre ad essere sempre incerte, rischia di compromettere le relazioni con le istituzioni ed espone in ogni caso a problematiche giuridiche di interpretazione puntuale degli effetti dei provvedimenti stessi.

Non da ultimo, è bene evidenziare che, laddove in esito alle riaperture dei centri in zona rossa, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l’impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.

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