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Lombardia: via libera a tutti gli sport individuali all’aria aperta ma attenti alle regole

Le attività possono essere consentite nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, rispettando tutte le misure sanitarie gia' in vigore.

Lombardia: via libera a tutti gli sport individuali all’aria aperta ma attenti alle regole
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presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato  una nuova ordinanza per il settore sportivo. Da oggi,8 maggio e sino  al 17 maggio sono permesse su tutto il territorio regionale le attività sportive individuali all’aria aperta. Tra queste, golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo e go-kart.

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Nuova ordinanza regionale sulla attività sportiva: via libera a tutti gli sport individuali all’aria aperta

Le attività possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, rispettando tutte le misure sanitarie gia’ in vigore. I gestori che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta non potranno aprire luoghi al chiuso o di assembramento come, palestre, spazi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi. I gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, dovranno anche assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento come ad esempio le prenotazioni online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti.

Cosa dispone l’ordinanza

ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.

3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.

ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.5

3. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.