Seconde case e sci: tutto quello che c'è da sapere sul DPCM Natale
I chiarimenti sul PDCM di Natale.
In seguito alla riunione in video conferenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello, la Prefettura risponde ad alcuni quesiti relativi alle disposizioni contenute nel decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (cd. “Decreto Natale”).
Ci si può spostare nelle seconde case
Per quanto riguarda gli spostamenti verso le “seconde case” nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, si è preso atto delle indicazioni contenute all’interno di una faq specifica riportata sul sito del Governo, secondo la quale: “Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente”.
È possibile dunque spostarsi, nel predetto periodo, per raggiungere le “seconde case” di proprietà e non quelle in affitto (lungo o breve che sia), alberghi, residence, bed and breakfast, campeggi ed aree camper.
Responsabilità
Occorre sottolineare e tener sempre ben presente che, aldilà delle disposizioni contenute nei D.P.C.M. e nei decreti legge vigenti, è necessaria la responsabilità di tutti relativamente ai comportamenti da tenere, che devono conformarsi ad estrema cautela in considerazione del particolare periodo che si sta attraversando e dell’attuale quadro epidemiologico che si registra in questa provincia. La Prefettura rimarca, pertanto, la necessità che vengano limitati allo stretto indispensabile gli spostamenti, compresi quelli per praticare attività motoria, tenuto anche conto che le eventuali attività di soccorso potrebbero incontrare delle criticità in quanto le strutture sanitarie si trovano già sotto pressione per cause legate al coronavirus e le condizioni meteo potrebbero rendere difficoltoso il soccorso sanitario e tecnico in montagna.
Sci e sport
Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti sciistici, si riporta qui di seguito la comunicazione della Federazione Italiana Sport Invernali in data 22 dicembre 2020:
“In relazione all'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “cd Decreto Natale”, si rappresenta quanto segue:
1) nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 nonché nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 “Zona Rossa” può essere svolta: attività sportiva in forma individuale e all'aperto; attività sportivo-agonistica, e relativi allenamenti, solamente da parte degli atleti di Squadra Nazionale per i quali lo svolgimento di tali attività sia di fatto assimilabile a motivo di lavoro;
2) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 “Zona Arancione”, in considerazione del fatto che da tale Decreto-Legge risultano consentiti gli spostamenti all'interno dei propri Comuni, è altresì consentito lo svolgimento dell'attività sportivo-agonistica, e delle relative attività di allenamento, da parte degli atleti di interesse nazionale (secondo la definizione data ai sensi della nota della Federazione di interpretazione del DPCM 3 dicembre 2020 e cioè gli atleti la cui attività sia finalizzata alla partecipazione ad allenamenti o manifestazioni di preminente interesse nazionale), solo all'interno del Comune o nel rispetto delle eccezioni previste nel Decreto-Legge summenzionato (ai sensi delle quali sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, quindi eventualmente anche in un’altra Regione, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).
Per quanto concerne invece le attività sportivo-agonistiche (e relative sessioni di allenamento) svolte dal 21 al 23 dicembre 2020 ed a partire dal 7 gennaio 2021, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni normative o regolamentari che nel frattempo dovessero essere emanate, si conferma la piena applicazione delle precedenti disposizioni (vedasi nota di interpretazione della Federazione al DPCM 3 dicembre 2020)”.
La Prefettura inoltre le disposizioni recate dalla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, avente ad oggetto: “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”. Infine ravvisa l’opportunità di ribadire la viva raccomandazione, al fine di evitare assembramenti, di evitare incontri non indispensabili, oltre ad adottare le note cautele (uso della mascherina, igiene delle mani, distanziamento fisico).