Zona rossa e sport in montagna: i chiarimenti del CAI
L'attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita "esclusivamente all'aperto e in forma individuale", solo all'interno del proprio Comune di residenza.
In montagna solo nel proprio Comune di residenza. Lo ha chiarito il Cai illustrando il nuovo Dpcm del 3 novembre, che ha efficacia da oggi, venerdì 6 novembre 2020, ha ulteriormente modificato in senso restrittivo le disposizioni, con ricadute anche sulla frequentazione della montagna.
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I chiarimenti del Cai
Nelle regioni classificate con il colore rosso, “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), l’attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina. L’attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, solo all’interno del proprio Comune di residenza. Il divieto di spostamento all’interno del proprio Comune di residenza (salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) comporta poi l’oggettivo impedimento di operare all’interno delle sedi delle Sezioni del Cai, le cui attività devono ritenersi, in presenza, sospese.
Limitazioni diverse dalla zona rossa
Nelle regioni classificate con il colore arancione, “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Puglia e Sicilia), il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza è valido salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”. Non essendo sospese in queste aree l’attività motoria e l’attività sportiva (fermo il distanziamento e il divieto di assembramento), si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune (come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all’interno della propria regione, ancorché sconsigliato, sia da considerarsi possibile. Come già stabilito dopo il Dpcm del 24 ottobre, le attività all’interno delle sedi delle Sezioni Cai sono sospese, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento.
Regioni gialle
Nelle regioni classificate con il colore giallo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) valgono le disposizioni già comunicate dal Cai a seguito del Dpcm del 24 ottobre: le attività in montagna, sia dei singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più fermo rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento. È però vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking.
Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all’interno delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento.
Prudenza massima
“In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative”, affermano il Presidente generale Vincenzo Torti e il Direttore Andreina Maggiore.